Brevissime riflessioni sul rapporto tra il D.Lgs 231/01 e D.Lgs 81/08

Brevissime riflessioni sul rapporto tra il D.Lgs 231/01 e D.Lgs 81/08

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 fu emanato nella logica di contenere una disciplina tesa alla responsabilizzazione delle imprese anche in merito ai danni subiti dai dipendenti in sede lavorativa e quindi di implementare la prevenzione, al fine di tutelare i lavoratori prevenendo ogni tipo di illecito che provochi incidenti gravi, perfino mortali, all’interno dell’azienda.

Ci vollero però molti anni e l’emanazione di altri strumenti legislativi perché si iniziasse a dare effettiva applicazione ai modelli organizzativi, riempiendoli di contenuti e affiancandoli ai sistemi di gestione della sicurezza (SGSL).

Riprova di questa percezione si ebbe con l’introduzione del D.Lgs n. 81/2008 che all’art.30 indicò la BS OHSAS 18001:2007 e le linee-guida UNI-INAIL come modelli che si presumevano conformi ai requisiti richiesti dal D.lgs. n. 231/2001 per“rivendicare”, in occasione di un infortunio grave, “l’efficacia esimente”, cioè la non punibilità dell’ente in questione.

I due sistemi devono convivere ed essere sempre aggiornati, in quanto i SGSL furono pensati per prevenire gli infortuni sul lavoro, mentre i MOG per prevenire un reato.

Concetto ripreso e ribadito dall’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che evidenzia la necessità di una sua interpretazione sistematica con il D.lgs. 231 del 2001 ed in particolare con gli artt. 6 e 7, che costituiscono il paradigma generale per l’implementazione di qualsiasi modello.

In concreto il fatto che l’azienda già disponga di un modello ex art. 30 D.lgs. 81/2008 costituisce una base valida ed efficace nella predisposizione del più complesso modello 231 e ne agevola l’implementazione; allo stesso modo, nell’attuazione dei modelli 231 le aziende che risultino particolarmente esposte al rischio infortuni, possono prevedere procedure di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in linea con l’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 potendo così garantire una maggiore efficacia esimente del modello 231 nonché favorire una più efficace “tenuta” processuale.

Per comprendere maggiormente quanto evidenziato sino ad ora, effettuare un piccolo exursus storico delle norme relative alla responsabilità dell’ente.

L’anno successivo con l'entrata in vigore del d.lvo 231/01 si ebbe il superamento del noto brocardo societas delinquere e puniri non potest ed introdotto un sistema di responsabilità degli enti collettivi caratterizzata da elementi di natura squisitamente penalistica, ma qualificata quale "amministrativa", presumibilmente al fine di superare le problematiche di compatibilità, non soltanto con l'art. 27 comma 1 Cost. - il quale recita che "la responsabilità penale è personale" -ma anche con la finalità rieducativa della pena, sancita dal comma 3 della medesima disposizione (https://www.rivista231.it/).

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha dunque introdotto nel nostro ordinamento la previsione di una responsabilità amministrativa degli enti collettivi, ma anche individuali, in sede penale (inizialmente innanzitutto per reati contro la pubblica amministrazione) che si va a cumulare con la responsabilità penale delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l’illecito purché quest’ultimo sia stato compiuto nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. La responsabilità dell’ente è in ogni caso autonoma in quanto sussiste anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.

In particolare, l’introduzione delL’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla legge 123/07 e poi modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) entrambi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

È necessario, quindi, che le imprese si dotino di un alto livello di sicurezza per evitare conseguenze gravi per le condotte dei singoli, con la necessità di attuare tutta una serie di misure applicative che comprendono la nomina dei soggetti preposti alla sicurezza sul lavoro, la vigilanza sulla commissione di reati e la formazione dei dipendenti. 

Avv. Luca Gagliardi

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