Con una ordinanza del Tribunale di Trani (14.9.2019), chiamato a decidere su una eccezione di competenza funzionale fra sezioni ordinarie e sezione specializzata imprese, la Dottoressa Giulia Stano, ha chiarito ancora una volta la (doppia) natura del contratto che regola i rapporti fra Cooperative edilizia e i soci, con specifica indicazione di quali controversie sono appannaggio delle sezioni Imprese del Tribunale.
Il caso si è presentato nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo nella quale era stata sollevata l’eccezione, di cui ora detto, da parte di un socio, destinatario del provvedimento monitorio, che si era visto ingiungere di versare somme da lui dovute in conto acquisto immobile (rectius somme per il pagamento degli stati di avanzamento lavori).
Il Giudice nel rigettare l’eccezione ha richiamato la consolidata giurisprudenza, avallata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sezioni unite civili, sentenza n. 9660/2009), che ha da tempo chiarito oltre ogni dubbio che nel caso di Cooperative Edilizie esistono due rapporti ben distinti:
- uno riguardante il rapporto societario e mutualistico, come in tutte le società cooperative;
- l'altro - di natura sinallagmatica - che riguarda la vendita al socio del bene immobile, e che va considerato alla stregua di qualsiasi contratto di compravendita di diritto privato (Cass. nn. 6016/03; 5724/04; 7646/07; Cass. Sez. Un. 9660/09).
L’ordinanza in commento ha evidenziato inoltre che la legge di conversione del D.L. 1/2012 ha sì ampliato l'ambito soggettivo della normativa, estendendone l'applicazione anche alle società di cui al Titolo VI del libro V del codice civile (società cooperative e mutue assicuratrici), che nella versione del decreto-legge erano tate escluse, ma ha anche confermato la ratio della normativa che è quella di riservare alla competenza di distinte sezioni specializzate la cognizione di una materia altamente tecnica come quella societaria.
Nel caso esaminato si è statuito che la competenza non può essere che del Giudice ordinario trattandosi della richiesta somme in conto acquisto immobile (rectius somme per il pagamento degli stati di avanzamento lavori) che attengono alla validità e agli effetti di normali vicende contrattuali che esulano dalle dinamiche societarie.
In definitiva si è ribadito da parte del Tribunale di Trani che il contratto di adesione alla società cooperativa {stipulato dalla opponente}, si atteggia ad atto semplicemente prodromico alla vicenda contrattuale per cui è causa, rappresentando un mero presupposto della successiva attività contrattuale posta in essere, e resta pertanto estraneo al thema decidendum del giudizio.
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