Lo Studio Legale, riceveva mandato difensivo dal Presidente e dai membri del Consiglio di Amministrazione di una società consortile a responsabilità limitata, accusati del reato previsto e disciplinato dall’articolo 2621 Codice Civile, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero, fuori dai casi previsti dall’art. 2622, al fine di fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nel bilancio del 2018 e nella relazione integrativa, nella relazione ai soci omissis … consapevolmente esposto fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, in particolare occultando la perdita pari ad euro 700.000,00, iscrivendo una sopravvenienza attiva inesistente di euro 700.000,00, giustificata da un presunto credito confluito nell’attivo dello Stato patrimoniale tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo e nel conto economico nel valore della produzione, tra gli altri ricavi e proventi, derivante dalla potenziale riduzione dell’indebitamento bancario, fondato su perizie giurate depositate in cause civili per la contestazione dei crediti degli istituti bancari, dovuta ad anatocismo, ma non basato su sentenze definitive e quindi privo delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità. Commesso in Roma il omissis. Assunta la difesa da parte dell’Avv. Luca Gagliardi, all’esito dell’esame del materiale probatorio e, comunque, introdotta la memoria difensiva prevista dall’art. 415 bis cpp nonché perizia tecnico/contabile, redatta dal Professor Simone Festuccia con Studio Commerciale in Roma, si optava, stante la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero al GUP di Roma, di depositare richiesta di definizione del giudizio nelle forme previste dall’art. 438 cpp, con la discussione del cd rito abbreviato. La difesa sostenuta dall’Avv. Luca Gagliardi, accolta nelle ragioni di diritto e giuridiche dalla sentenza di assoluzione del Gup, è stata improntata a dimostrare la mancanza del dolo da parte degli imputati, che avevano agito nella convinzione di ben operare e soprattutto che non avevano mai avuto intenzione di indurre in errore altri. Questa tesi è stata provata anche evidenziando che nella nota integrativa al bilancio era stato chiaramente indicato, con riguardo all’iscrizione del presunto credito, che a seguito della richiesta di accertamento del debito reale presentata davanti ai tribunali di Roma e Milano relativamente ai costi e agli interessi anatocistici calcolati dagli istituti bancari e per i quali le perizie di società specializzata determini determinano un minor debito di almeno 1,4 milioni, si era proceduto, in via prudenziale, a determinare un credito pari al 50% che aveva generato una sopravvenienza attiva. Con il richiamo al materiale probatorio fornito alla Guardia di Finanza durante le indagini il difensore ha potuto provare, inoltre, che tale situazione era stata evidenziata dagli odierni imputati sia nel corso della riunione del cda del omissis, nella quale tale operazione veniva giustificata sulla base delle risultanze del precedente piano di risanamento nel quale le stesse banche accettavano la riduzione degli interessi passivi e la percentuale dell’un per 100 annuo già partire dal 2017 è uno stralcio da operarsi nel 2018 di circa 322.000 €, sia nell’assemblea dei soci del omissis, finalizzata proprio all’approvazione del bilancio. Il nostro associato, ha provato inoltre, che ove i propri assistiti avessero inteso realmente trarre in errore i soci principalmente e i creditori della società non avrebbero esplicitato detta circostanza nella nota integrativa al bilancio e soprattutto nelle già richiamate assemblee. L’avvocato Luca Gagliardi a posto il serio dubbio circa la volontà degli imputati di trarre in inganno i soci e creditori avendo gli stessi provveduto a annotazioni non richieste dalla legge e non previste come comunicazioni obbligatorie utilmente contenute dal bilancio sociale. È necessario inoltre evidenziare che la sentenza assolutoria ottenuta dal nostro associato ha permesso di far dichiarare al Gup l’insussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 25 ter comma 1 - lettera a del decreto legislativo 231 del 2001 anche per la mancanza del reato presupposto. L’intuizione del difensore di impostare la linea difensiva sulla mancanza del dolo, dovuta alla mancanza dell'intenzione di ingannare i terzi e, contestualmente, di conseguire un profitto ingiusto si è rivelata esatta, essendo stato dimostrato anche che la c.d. "immutatio veri" deve necessariamente avere ad oggetto "fatti materiali" e, sempre contestualmente, l'astratta idoneità a conseguire il fine ingannatorio. La teoria difensiva è stata improntata anche sulla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, del 2016, che aveva statuito che “”sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni». Apprezzabile è stato anche il richiamo alla mancanza dell’elemento psicologico, espressamente previsto e voluto dal legislatore nel momento della riformulazione del dettato dell’articolo 2621 C.C., in capo ai prevenuti, che avrebbero dovuto agire per conseguire “”per sé e per altri un ingiusto profitto””.
Il preciso richiamo a costante giurisprudenza anche della Corte di legittimità che ha statuito che la volontà di immutatio veri deve essere intesa non già quale avvenimento futuro ed incerto, dal quale derivare la punibilità di un fatto già caratterizzato da tutti gli elementi della fattispecie, ex art. 44 c.p., bensì quale elemento costitutivo dei nuovi reati, insuscettibile di essere imputato oggettivamente e necessariamente coperto almeno dalla colpa dell'agente, fattispecie assente nel caso che discusso.
In definitiva il Giudice dell’udienza preliminare ha potuto apprezzare che non vi era stata esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, come richiesto dalla norma incriminatrice.
L’operazione contabile non ha portato alcun profitto agli imputati, come facilmente intuibile.
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