di Luca Gagliardi
Il fine pena mai è una di quelle espressioni che tutti abbiamo sentito almeno una volta. Ma raramente ci fermiamo a pensare cosa significhi davvero.
Il fine pena mai, rappresenta uno dei punti più controversi del nostro sistema penale. Gli articoli di Mimmo Gangemi (Salviamo Papalia dalla morte per pena… e la Calabria dal marchio d’infamia) e di Luigi Longo (Lo Stato gli ha chiesto di cambiare ma non riconosce quel cambiamento), pubblicati su «l’Unità» il 6 giugno 2026, meritano di riaprire un dibattito che la dottrina penalistica affronta da decenni, anzi ci costringono a farlo. Perché dietro quelle tre parole — fine pena mai — non c’è solo un istituto giuridico: c’è un’idea di giustizia, di umanità, di Stato.
La storia di Domenico Papalia, quasi cinquant’anni di carcere senza interruzioni, è un caso limite. Ma proprio per questo ci obbliga a guardare in faccia un problema che riguarda tutti: cosa significa punire in una Repubblica che si fonda sulla dignità della persona.
La nostra Costituzione è chiara: la pena non può essere disumana e deve tendere alla rieducazione (Art. 27, comma 3, Cost.: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.»). Non è un dettaglio, non è un auspicio: è un vincolo. Significa che lo Stato, quando punisce, non può farlo per annientare, ma per accompagnare un cambiamento.
E allora la domanda è inevitabile: una pena che non finisce mai può davvero essere rieducativa?
Se la risposta è no — e la risposta è no — allora il problema non è del singolo caso, ma del sistema.
Gangemi usa un’espressione che colpisce: morte per pena. Non è un’esagerazione. È ciò che accade quando la pena diventa un destino, quando non lascia spazio a un dopo, quando non prevede la possibilità di dire: “Quella persona non è più quella di allora”.
E c’è un altro elemento che Gangemi mette in luce: il peso dei pregiudizi territoriali. Come se alcune storie fossero già scritte prima ancora di essere vissute. Come se la provenienza fosse una condanna aggiuntiva.
La criminologia critica ha mostrato come la devianza sia spesso costruita attraverso categorie sociali e territoriali che precedono la valutazione individuale.
Longo si concentra su una sola parola: mai. E ha ragione: è lì che si gioca tutto.
“Mai” significa che non importa cosa farai, chi diventerai, come cambierai. “Mai” significa che il tuo passato ti seguirà per sempre. “Mai” significa che lo Stato non crede nella tua possibilità di essere altro.
Ma uno Stato che non crede nel cambiamento delle persone, che Stato è?
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo ripete da anni: una pena perpetua è legittima solo se può essere rivista. Non basta scriverlo sulla carta: deve essere possibile davvero.
Perché la speranza non è un premio. È un diritto. È parte della dignità umana.
E la dignità non è negoziabile.
La Corte EDU ha elaborato un orientamento consolidato, si leggano Vinter and Others v. United Kingdom, 2013: la pena perpetua deve essere riducibile de iure e de facto; Murray v. The Netherlands, 2016: la speranza è elemento essenziale della dignità¹; Viola v. Italy (No. 2), 2019: l’ergastolo ostativo viola l’art. 3 CEDU se privo di reale possibilità di revisione e Torreggiani and Others v. Italy, 2013: condanna dell’Italia per condizioni detentive inumane.
La formula della Corte è inequivocabile: una pena senza speranza è una pena inumana.
C’è poi un altro problema, più concreto ma altrettanto decisivo: le condizioni delle nostre carceri. Sovraffollamento, mancanza di personale, percorsi rieducativi insufficienti, reinserimento quasi inesistente.
In queste condizioni, parlare di rieducazione rischia di essere un esercizio di retorica. E quando un principio costituzionale resta sulla carta, è la credibilità dello Stato a vacillare.
Anche quando la pena termina, spesso la condanna sociale resta. Resta come stigma, come diffidenza, come barriera. E allora la domanda è: come può una persona ricostruirsi una vita se la società non è pronta a riconoscerla?
La giustizia riparativa ci insegna che il reinserimento non è un “dopo”, ma un “durante”. Non è un premio, ma una parte essenziale della pena stessa.
Vorrei chiudere con una riflessione personale.
Il fine pena mai non è un tema per addetti ai lavori. Non riguarda solo giuristi, magistrati o avvocati. Riguarda tutti noi, perché dice qualcosa sul tipo di società che vogliamo essere.
Uno Stato forte non è quello che punisce di più. È quello che non rinuncia mai alla persona. Neppure quando ha sbagliato. Neppure quando ha sbagliato gravemente.
Se chiediamo al condannato di cambiare, dobbiamo essere pronti a riconoscere quel cambiamento. Se pretendiamo responsabilità, dobbiamo essere noi per primi responsabili. Se crediamo nella dignità, dobbiamo difenderla sempre, senza eccezioni.
Per questo, oggi, la Repubblica è chiamata a una scelta di civiltà:
• rendere davvero rivedibili le pene perpetue;
• garantire condizioni di detenzione rispettose della persona;
• costruire percorsi reali di reinserimento;
• abbandonare ogni logica vendicativa.
Perché una democrazia non si misura dalla durezza delle sue pene, ma dalla sua capacità di non smettere mai di credere nella possibilità del cambiamento, dalla capacità di non rinunciare mai alla dignità umana.
E, in fondo, di non smettere mai di credere nell’uomo.
Per approfondire
1. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, ult. ed.
2. F. Palazzo, Corso di diritto penale, Giappichelli, ult. ed.
3. A. Pugiotto, La pena come problema costituzionale, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2018.
4. L. Eusebi, La rieducazione come processo dialogico, in «Studi sulla pena», 2015.
5. S. Moccia, Diritto penale minimo e Costituzione, Giappichelli, 2012.
6. M. Donini, Colpevolezza e responsabilità, Giappichelli, 2014.
7. A. Cadoppi, Ergastolo e dignità umana, in «Cass. pen.», 2010.
8. F. Viganò, Ergastolo ostativo e art. 3 CEDU, in «Dir. pen. cont.», 2019.
9. M. Ruotolo, Pericolosità e controllo giurisdizionale, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2017.
10. A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Edizioni Gruppo Abele, 2003.
11. G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, ult. ed.
12. G. Forti, La pena come riconoscimento, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2016.
13. A. Spena, Ergastolo e principio di colpevolezza, in «Dir. pen. cont.», 2015.
14. Corte EDU, Vinter and Others v. United Kingdom, 2013.
15. Corte EDU, Murray v. The Netherlands, 2016.
16. Corte EDU, Viola v. Italy (No. 2), 2019.
17. Corte EDU, Torreggiani and Others v. Italy, 2013.
18. F. Viganò, Il dopo-Viola, in «Dir. pen. cont.», 2020.
19. S. Anastasia, Ergastolo e revisione, in «Quest. giust.», 2020.
20. G. Mosconi, Dignità e pena perpetua, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2019.
21. M. Gialuz, Sovraffollamento e rieducazione, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2014.
22. M. Pelissero, Trattamento penitenziario e lavoro, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2018.
23. S. Recchione, Il personale educativo nel sistema penitenziario, in «Quest. giust.», 2017.
24. S. Anastasia, Reinserimento e politiche penitenziarie, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2019.
25. G. Mannozzi – M. Ghetti, Giustizia riparativa, Giappichelli, 2020.
26. L. Eusebi, La rieducazione come ecosistema sociale, in «Studi sulla pena», 2018.
27. G. Forti, Marginalità post-penitenziaria, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2015.
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