Ci sono giornate di studio che si esauriscono nei contenuti trattati e altre che lasciano addosso un senso di inquietudine, perché costringono a misurarsi con una realtà che non può più essere ignorata.
I lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale promossi dall'Unione delle Camere Penali Italiane a Firenze hanno rappresentato una di queste occasioni. Una giornata intensa di confronto tra avvocatura, magistratura, accademia, politica, garanti dei diritti delle persone detenute e operatori del sistema penitenziario, accomunati dalla consapevolezza che la questione carceraria non possa più essere confinata ai margini del dibattito pubblico.
La domanda che ha attraversato l'intera giornata è, in fondo, molto semplice: cosa dice di noi, della nostra democrazia e della nostra fedeltà alla Costituzione, lo stato delle carceri italiane?
Le risposte emerse nel corso dei lavori convergono su un punto essenziale. Il sistema penitenziario italiano versa in una crisi strutturale. Sovraffollamento, carenze di personale, insufficienza di spazi, condizioni detentive spesso incompatibili con la dignità umana, fenomeni di autolesionismo e suicidi non costituiscono più episodi isolati, ma rappresentano i sintomi di un sistema che fatica sempre più a realizzare la funzione che la Costituzione assegna alla pena. [camerepenali.it], [ore12.net]
Da penalista e da associato dell'Unione delle Camere Penali Italiane, credo che il tema del carcere debba essere sottratto sia alle semplificazioni ideologiche sia alle narrazioni emergenziali. Non si tratta di essere indulgenti verso il reato. Si tratta di essere rigorosi nel pretendere che lo Stato rispetti le regole che esso stesso si è dato.
L'art. 27, comma 3, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione impongono inoltre il rispetto della dignità della persona e della libertà individuale. Analogamente, l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo vieta trattamenti inumani o degradanti. Sono principi che non possono arrestarsi davanti ai cancelli di un istituto penitenziario.
Uno Stato di diritto si misura soprattutto nel modo in cui tratta coloro sui quali esercita il massimo potere: le persone private della libertà.
Ho trovato particolarmente condivisibile la riflessione dell'Avv. Francesco Iacopino del Foro di Catanzaro, pubblicata su Linkedin secondo cui la crisi penitenziaria non può più essere semplicemente denunciata, ma deve finalmente essere affrontata. Con lucidità, l'Avv. Iacopino ha osservato che, se probabilmente non possiamo fare a meno del carcere, dobbiamo certamente fare a meno di "questo" carcere: un carcere che troppo spesso umilia invece di responsabilizzare, isola invece di recuperare, produce marginalità anziché reinserimento.
È una riflessione che interpella tutti.
Troppo spesso il dibattito pubblico continua a proporre come unica risposta ai problemi della sicurezza l'espansione della repressione e della detenzione. Eppure, come è stato più volte evidenziato durante i lavori di Firenze, una società più sicura non è necessariamente una società che imprigiona di più. È una società che riduce la recidiva, che investe nella responsabilizzazione, che crea percorsi di recupero e che affronta le cause profonde della marginalità.
Per questa ragione ritengo particolarmente importanti le proposte che l'Unione delle Camere Penali Italiane ha posto al centro degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.
L'UCPI ha proposto l'ampliamento della liberazione anticipata speciale, quale misura straordinaria destinata a ridurre l'attuale sovraffollamento degli istituti e a riportare il sistema entro condizioni compatibili con i principi costituzionali.
L'UCPI ha inoltre sollecitato una revisione del ricorso alla custodia cautelare in carcere e una riflessione sulla depenalizzazione delle fattispecie di minore offensività, riaffermando il carattere eccezionale della restrizione anticipata della libertà personale rispetto al principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall'art. 27, comma 2, della Costituzione.
Sul piano della tutela della persona detenuta, l'UCPI ha chiesto il potenziamento dell'assistenza psicologica e psichiatrica negli istituti penitenziari, richiamando la gravità della situazione determinata dall'elevato numero di suicidi e dal crescente disagio psichico presente nelle carceri italiane. [ore12.net]
Particolarmente significativa è stata inoltre la richiesta dell'UCPI di garantire in maniera rigorosa l'assoluta segretezza dei colloqui tra detenuti e difensori, quale espressione diretta del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, dall'art. 103 del codice di procedura penale e dagli artt. 6 e 8 della CEDU. Tale tema assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce delle vicende che hanno interessato il carcere di Perugia e che hanno motivato la mobilitazione dell'avvocatura penalista.
Tra le proposte avanzate durante i lavori merita attenzione anche il progetto, sostenuto dall'UCPI, di una piattaforma nazionale per i colloqui difensivi digitali, finalizzata a garantire modalità uniformi, sicure ed efficienti di interlocuzione tra avvocato e assistito.
Ma soprattutto l'Unione delle Camere Penali Italiane continua a indicare una direzione precisa: ampliamento delle misure alternative alla detenzione, rafforzamento dell'esecuzione penale esterna, valorizzazione della messa alla prova, percorsi dedicati alle persone affette da dipendenze o disturbi psichici e revisione della disciplina dei reati ostativi. Non si tratta di soluzioni dettate dall'emotività o da una visione indulgente della pena. Si tratta di strumenti che la criminologia, l'esperienza comparata e la stessa giurisprudenza indicano come maggiormente idonei a favorire il reinserimento sociale e a ridurre la recidiva. [Unione del...uzione ...]
Fra i passaggi più significativi a margine dei lavori della giornata vi è stato il richiamo operato dal Presidente dell'UCPI, Francesco Petrelli, richiamo già fatto in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario dei penalisti, a una celebre riflessione del giurista Gustav Radbruch, secondo cui pensare di rieducare una persona esclusivamente all'interno del carcere equivale a pretendere di insegnare a un bambino a nuotare fuori dall'acqua. Un'immagine efficace che sintetizza il limite di ogni sistema che affidi alla sola segregazione il compito del recupero sociale. [Unione del...uzione ...]
L’ascolto dei lavori di Firenze ha rafforzato un mio convincimento.
La battaglia per la legalità costituzionale nelle carceri non è una battaglia dell'avvocatura. È una battaglia della Repubblica. Riguarda il modo in cui intendiamo dare concretezza ai valori contenuti nella Costituzione. Riguarda il rapporto tra giustizia e umanità. Riguarda la credibilità stessa dello Stato quando esercita il proprio potere punitivo.
Difendere la dignità della persona detenuta non significa dimenticare le vittime. Significa difendere quei principi che impediscono alla pena di trasformarsi in sofferenza inutile e che consentono alla giustizia di rimanere fedele alla propria funzione costituzionale.
Per questo ritengo che la questione carceraria debba uscire definitivamente dalla logica degli slogan e delle contrapposizioni ideologiche. Servono coraggio politico, visione istituzionale e capacità di guardare oltre il consenso immediato.
Perché una pena più umana non significa una società meno sicura.
Significa una società che sceglie di essere più forte della paura, più fedele alla Costituzione e più coerente con la propria idea di civiltà giuridica.
Fonti
• Unione delle Camere Penali Italiane, comunicati e presentazione dell'evento "Lo stato generale dell'esecuzione penale. Anatomia di un disastro: analisi e proposte", Firenze, 19 settembre 2026. [camerepenali.it], [Unione del...uzione ...]
• Sistema Penale, pubblicazione della locandina e del programma del convegno. [sistemapenale.it]
• Dati e riferimenti richiamati nella presentazione dell'iniziativa sulla situazione carceraria e sui suicidi in carcere. [ore12.net]
• Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 13, 24 e 27.
• Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 3, 6 e 8.
• Codice di procedura penale, art. 103.
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