Il Decreto Cutro e la “condizione di scafista”

Il decreto-legge n. 20/2023, approvato dal Governo dopo la tragedia di Cutro contiene due disposizioni di natura penale, che hanno inteso inasprire il sistema di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: l’art. 8 co. 1 lett. a) aumentando di un anno le cornici edittali previste all’art. 12 TUI co. 1 e co. 3, mentre l’art. 8 co. 1 lett. b) introducendo nel TUI l’art. 12-bis, ove è disciplinata la nuova ipotesi di Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.
È evidente che l’innalzamento delle pene, già elevate, ha un aspetto più propagandistico che concreto, tradendo le reali intenzioni del legislatore, che voleva semplicemente poter annunciare l’ennesimo inasprimento delle pene per gli scafisti, al di là di qualsiasi considerazione in ordine all’inadeguatezza delle pene su cui si andava ad intervenire.
Soffermiamoci però sulla parola scafista, termine introdotto negli anni ’90, a seguito dei primi sbarchi provenienti dalla Albania e dalla Turchia.
Nella realtà si è voluto trovare il colpevole di uno sbarco a prescindere dalla sua vera attività, se non quella di avere le capacità di condurre un’imbarcazione e lo si è voluto incarcerare anche con pene di 30 anni, senza necessità di verificare se era veramente sodale all’organizzazione criminale o un semplice profugo che in cambio della possibilità di sfidare gli elementi e il mare si prestava a condurre un’imbarcazione.
Studi statistici di varie associazioni hanno dimostrato che un anno fa (marzo 2023) nelle carceri italiane erano detenute circa 1012 persone accusate di essere “scafisti” capitani o membri dell’equipaggio, di cui il 30% in attesa di primo giudizio (a confronto di una percentuale del 17% per altri reati).
L’applicazione “necessaria” della misura cautelare in carcere (come da interlocuzione utilizzata spesso da Pubblici Ministeri e Giudici delle Indagini Preliminari), creano alla vittima costretta a fuggire dal proprio paese una duplice afflittività. La prima di vedersi rinchiuso in carcere e considerato quindi pericoloso e a rischio fuga, la seconda di essere completamente isolato se non possiede i rudimenti di una lingua comprensibile dagli agenti penitenziari o da compagni di cella.
Sarebbe necessario, inoltre, che si accendesse un faro sulle condizioni sanitarie che trova negli istituti di pena chi giunge in Italia prostrato da mesi di fuga e da una traversata del mediterraneo in condizioni precarie, spesso senza acqua e cibo.
Troppe volte, anche per incomprensione linguistica, sono lasciati a sé stessi senza adeguate cure o sedati per la tranquillità della vita carceraria.
Senza il supporto psicologico necessario a chi si sente tradito nel suo diritto di fuggire dal carcere e in molti casi da pene di morte e si trova ad essere recluso, senza che possa comprendere la natura delle accuse o difendersi.
Il tutto nella cornice della previsione dell’art. 4 bis ordinamento penitenziario, che ha ricompreso nel novero dei reati ostativi anche gli articoli 12 e 12 bis del Testo Unico dell’Immigrazione.
Ma non solo i capitani subiscono questa sorte, anche chi viene “”identificato”” come membro dell’equipaggio o semplicemente chi viene identificato come chi si è prodigato per le necessità dei clandestini, distribuendo, per esempio del cibo o aiutando chi nella traversata soffriva.
Basta che una persona fra quelle sbarcate, sentita da un traduttore di cui nessuno sa se effettivamente comprende la lingua parlata dal testimone, è indicata come una persona che ha distribuito cibo o che poteva salire in coperta, e le porte del carcere si aprono in attesa del processo.
E questa ultima frase non è assolutamente un errore o una dimenticanza delle varie fasi processuali che si svolgono o dovrebbero svolgere prima del giudizio (con il rito abbreviato o con il rito dibattimentale).
La convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare avvengono in un momento in cui non si ha esatta percezione della lingua parlata dall’indagato, con un traduttore che comprende quello che viene detto e che dovrebbe spiegare difficolti precetti giudiziari a una persona che, dopo giorni di viaggio stipato in barchini, con la possibilità di morire in ogni istante, denutrito e disidratato, si vede ammanettato e portato davanti a un giudice, assistito da un avvocato che nel 99 % dei casi non può interloquire direttamente e che non sa come attingere elementi utili per adire il Tribunale del riesame o chiedere (al di là delle ostatività del già citato art 4 bis) misure cautelari alternative alla detenzione in carcere.
E i successivi passaggi previsti dal nostro codice non sono meno formali e privi di una vera possibilità di ristabilire la verità.
In quasi tutti i casi il Pubblico Ministero, alla luce delle “”testimonianze”” raccolte dalla polizia giudiziaria al momento dello sbarco, chiede al GIP l’espletamento di un incidente probatorio utile ad ascoltare le persone sentite sommariamente, ma sufficienti per l’applicazione della più grave delle misure cautelari- L’udienza fissata per tale incombenza mesi dopo i fatti prevederebbe che le forze dell’ordine delegate alla notifica ritrovino i cittadini stranieri ascoltati sommariamente, quando gli stessi sono ormai irreperibili o hanno chiesto asilo in altri stati, da cui, per il dettato normativo della convenzione di Dublino, non possono allontanarsi.
Senza una richiesta di rogatoria internazionale al GIP le testimonianze raccolte in situazioni di assoluta precarietà giuridica diventano pietre angolari dell’accusa. Senza la possibilità del difensore di scalfirle.
Difensore che ove voglia svolgere il proprio mandato difensivo ricercando lui i testimoni (non quelli già sentiti sic!!) utili alla ricostruzione dei fatti, ha il limite di non poter svolgere indagini all’estero e quindi dovrà sollecitare il Pubblico Ministero affinché avvii procedimenti di rogatoria internazionale.
Questo perché non vi è modo, neanche per esigenze di giustizia e ai fini processuali, per la parte privata di estendere i propri poteri difensivi oltre i nostri confini.
La lesione costituzionale del diritto alla difesa dell’indagato sembra al sottoscritto evidente, ma non vi è alcuna volontà politica di porre rimedio e correzione a una situazione che permette la detenzione di chi è fuggito da un paese illiberale e antidemocratico, persi tutti i propri affetti e averi e che vede la propria vita futura costretta in una cella sovraffollata.
Se devo essere reclusa in una cella in Italia, rimpatriatemi in Iran, dove sicuramente passerò la mia vita in carcere o subirò la pena di morte, ma almeno saprò il reato che ho commesso”
Questo scrive a me e alla Collega Shady M. Alizadeh avvocata e attivista "Woman for life and Freedom" - Movimento italo-iraniano "Donna vita libertà" Maysoon Majidi («Come donne curde-iraniane siamo sottoposte a un doppia oppressione: poiché curde, perché donne», urlava Maysoon Majidi a Ebril nei giorni caldi delle proteste in Iran dopo l’uccisione della 22enne curda per non aver indossato correttamente l’hijab). Maysoon Majidi è laureata in regia teatrale e ha collaborato con diverse organizzazioni per i diritti umani –, racconta Parisa Nazari di Amnesty –. Ha subito torture, è riuscita a sfuggire all’arresto ed è scappata nel Kurdistan iracheno». L’accusa che le viene mossa «è probabilmente per il suo comportamento da attivista, pronta ad aiutare chi la circonda», fuggita al regime teocratico iraniano e attualmente detenuta nella Casa Circondariale di Castrovillari accusata di essere una scafista.
La sua unica colpa aver dimostrato umanità verso gli altri profughi, la nostra colpa di non avere i mezzi per poterla difendere, perché il problema dell’immigrazione si è deciso di risolverlo con l’intimidazione e l’utilizzo indiscriminato del carcere.

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