IL PROCESSO PENALE MERITA RISPETTO

IL PROCESSO PENALE MERITA RISPETTO

Riflessioni su garanzie, informazione e processo mediatico

Presidente della Camera Penale “Giustina Rocca” di Trani

Abstract

La recente riproposizione mediatica del caso Garlasco offre l’occasione per riflettere, ancora una volta, sul rapporto tra processo penale e informazione. La pubblicazione di atti coperti da divieto, in violazione dell’art. 114 c.p.p., non rappresenta un semplice incidente comunicativo, ma una lesione profonda alla cultura delle garanzie, alla dignità della difesa e alla credibilità della giurisdizione. Il contributo analizza il quadro normativo, i principali orientamenti giurisprudenziali — nazionali ed europei — e le implicazioni culturali del cosiddetto “processo mediatico”.

1. Introduzione

A molti di noi, nei contesti più disparati, è capitato di sentirsi chiedere “da avvocato” cosa pensiamo del caso Garlasco. È una domanda che ritorna ciclicamente, come se quel processo fosse diventato un archetipo narrativo, un contenitore inesauribile di opinioni e supposizioni.

Evito da sempre le trasmissioni che ne parlano, ma ciò che mi è stato riportato negli ultimi giorni mi ha colpito per un motivo preciso: l’ennesima violazione delle regole del processo.
E quando si violano le regole del processo, non si viola un tecnicismo: si intacca la cultura delle garanzie.

2. Il quadro normativo: l’art. 114 c.p.p. come presidio di civiltà

L’art. 114 c.p.p., ai commi 2 e 3, vieta la pubblicazione — anche parziale — degli atti del procedimento penale fino alla conclusione delle indagini preliminari e di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione¹.

La ratio è evidente: impedire che atti non ancora verificati, contestualizzati o valutati dal giudice possano alterare la percezione pubblica e condizionare la serenità del giudizio.

Non si tratta di un limite alla libertà di stampa, bensì di un bilanciamento necessario con:

  • la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.);
  • la terzietà del giudice (art. 111 Cost.);
  • il diritto dell’imputato a un processo equo e non inquinato da pressioni esterne.

3. Il diritto di cronaca e i suoi confini

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il diritto di cronaca non sia illimitato.
I tre requisiti tradizionali — verità, interesse pubblico, continenza — non bastano quando si tratta di atti processuali.

Tra le decisioni più significative:

  • Cass., sez. V, 19 gennaio 2012, n. 5259: la pubblicazione di atti coperti da divieto integra un illecito, anche in presenza di interesse pubblico².
  • Cass., sez. V, 14 febbraio 2017, n. 6919: il diritto di cronaca non può anticipare giudizi di colpevolezza né travolgere la presunzione di innocenza³.
  • Cass., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20793: la divulgazione di atti non più segreti ma non ancora valutati dal giudice può comunque ledere la dignità dell’indagato⁴.
  • Cass., sez. V, 21 ottobre 2021, n. 37975: la pubblicazione di intercettazioni non depositate è sempre illecita, anche se “di interesse pubblico”⁵.

La Corte costituzionale ha ribadito che il bilanciamento tra libertà di stampa e garanzie processuali non può sacrificare la presunzione di innocenza⁶.

4. La prospettiva della Corte EDU: il processo non è uno spettacolo

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato più volte il tema della pubblicazione di atti processuali e del processo mediatico.

Tra le pronunce più rilevanti:

  • Corte EDU, Bédat c. Svizzera, Grande Camera, 2016: la pubblicazione di atti segreti può essere legittimamente sanzionata per proteggere l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario⁷.
  • Corte EDU, Dupuis e altri c. Francia, 2007: il segreto istruttorio è elemento essenziale per la buona amministrazione della giustizia⁸.
  • Corte EDU, Tourancheau e July c. Francia, 2005: la pubblicazione di atti di indagine può compromettere la presunzione di innocenza e giustificare restrizioni alla libertà di stampa⁹.
  • Corte EDU, Allen c. Regno Unito, 2013: la presunzione di innocenza è violata anche da dichiarazioni pubbliche che suggeriscono colpevolezza prima della sentenza¹⁰.

La Corte EDU è netta: la stampa non può trasformarsi in un “secondo processo”, parallelo e incontrollato.

5. Il processo mediatico come distorsione culturale

Trasformare atti riservati in materiale da intrattenimento significa svuotare il codice.
Significa accettare che il processo vero venga sostituito da un processo finto, costruito per emozionare e non per accertare, significa accettare che la giustizia venga rappresentata come un racconto, non come un metodo.

Il processo mediatico:

  • altera la percezione pubblica della giustizia;
  • costruisce narrazioni semplificate;
  • condiziona, anche indirettamente, il giudizio;
  • espone l’indagato a una condanna sociale anticipata;
  • svilisce il ruolo della difesa;
  • mette in discussione la terzietà del giudice.

Quando il processo mediatico prende il posto dell’udienza, siamo davanti a una resa culturale.

6. Doveri deontologici e responsabilità della difesa

Il Codice Deontologico Forense richiama più volte la responsabilità dell’avvocato nel rapporto con i media:

  • art. 5: tutela della dignità e del decoro della professione;
  • art. 14: divieto di divulgare atti o notizie coperte da segreto;
  • art. 50: obbligo di misura, correttezza e rispetto delle regole processuali.

La difesa non è un ruolo scenico: è un presidio costituzionale.

7. Conclusioni

Difendere le garanzie non significa difendere qualcuno “a prescindere”.
Significa difendere un modello di giustizia che appartiene a tutti, anche a chi oggi non ne percepisce l’importanza.

Il processo penale merita rispetto.

Le garanzie non sono un fastidio: sono la nostra identità.

Difenderle, oggi più che mai, è un dovere culturale.

Note

1- Art. 114, commi 2 e 3, c.p.p.

2- Cass., sez. V, 19 gennaio 2012, n. 5259.

3- Cass., sez. V, 14 febbraio 2017, n. 6919.

4- Cass., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20793.

5- Cass., sez. V, 21 ottobre 2021, n. 37975.

6- Corte cost., sent. n. 132/2020.

7- Corte EDU, Bédat c. Svizzera, Grande Camera, 29 marzo 2016.

8- Corte EDU, Dupuis e altri c. Francia, 7 giugno 2007.

9- Corte EDU, Tourancheau e July c. Francia, 24 novembre 2005.

10- Corte EDU, Allen c. Regno Unito, 12 luglio 2013.

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