LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO ISTRUTTORIO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ E LIMITI EUROPEI Abstract Il contributo analizza la disciplina penalistica della rivelazione del segreto d’ufficio ex art. 326 c.p., alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (2026). Viene approfondita la distinzione tra rivelazione e uso indebito del segreto, nonché il ruolo delle misure cautelari personali in presenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato. Una sezione è dedicata alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che impone limiti alla divulgazione mediatica di atti coperti da segreto investigativo in funzione della tutela della presunzione di innocenza. Il saggio si conclude con alcune considerazioni sul rapporto tra processo penale e informazione giudiziaria. Keywords: segreto istruttorio, art. 326 c.p., rivelazione di segreto d’ufficio, presunzione di innocenza, CEDU, processo mediatico. 1. Premessa La diffusione di notizie coperte da segreto istruttorio costituisce un fenomeno di crescente rilevanza nel dibattito penalistico contemporaneo. Le recenti vicende giudiziarie hanno riportato all’attenzione il tema delle fughe di notizie, spesso originate da soggetti istituzionali, con ricadute significative sul corretto funzionamento del procedimento penale e sulla tutela dei diritti fondamentali dell’indagato. Le pronunce della Corte di Cassazione del 2026 confermano la centralità della questione, mentre la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiama la necessità di preservare la presunzione di innocenza e l’imparzialità del giudice. 2. La disciplina dell’art. 326 c.p. 2.1. La rivelazione del segreto d’ufficio La Corte di Cassazione ha ribadito che la rivelazione di informazioni coperte da segreto d’ufficio integra il reato previsto dall’art. 326 c.p., anche quando la divulgazione avvenga tramite canali informali o digitali. La sentenza del 15 maggio 2026 ha confermato la responsabilità di un ufficiale dei Carabinieri che aveva acquisito e diffuso screenshot di intercettazioni riservate, condividendole con un soggetto estraneo alle indagini¹. 2.2. La distinzione tra primo e terzo comma La Cassazione (Sez. VI, sent. n. 901/2026) ha precisato che il primo comma dell’art. 326 c.p. punisce la mera rivelazione del segreto, indipendentemente dal fine perseguito, mentre il terzo comma sanziona l’uso del segreto per ottenere un indebito profitto, anche in assenza di divulgazione. La sentenza n. 6873/2026 ha inoltre chiarito che la divulgazione è penalmente rilevante anche quando l’atto non sia ancora formalmente trasmesso all’autorità giudiziaria². 3. Misure cautelari e pericolo di reiterazione La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la rivelazione di segreti istruttori può giustificare l’applicazione di misure cautelari personali quando sussista un concreto pericolo di reiterazione del reato. Nella sentenza del 17 aprile 2026, relativa a un funzionario dei servizi di sicurezza, la Corte ha ritenuto che la sospensione dal servizio non fosse sufficiente a neutralizzare il rischio di ulteriori divulgazioni, in ragione della pregressa condotta e dell’accesso a informazioni sensibili³. 4. La prospettiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che la pubblicazione di atti coperti da segreto investigativo può essere limitata per proteggere l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. La Corte ha inoltre evidenziato che la stampa non può trasformarsi in un processo parallelo, capace di influenzare l’opinione pubblica e, indirettamente, il giudice. Tali principi si fondano sulla tutela della presunzione di innocenza, valore non comprimibile neppure in nome della libertà di informazione. 5. Informazione giudiziaria e responsabilità dei media La cronaca giudiziaria contemporanea mostra una crescente tendenza alla enfatizzazione mediatica delle indagini preliminari. La divulgazione di intercettazioni, verbali e atti riservati produce effetti distorsivi che incidono sulla percezione pubblica della colpevolezza e sulla serenità dell’accertamento. La fuga di notizie non è solo un problema etico o deontologico: è un reato che può coinvolgere pubblici ufficiali, giornalisti e soggetti terzi. 6. Considerazioni conclusive La giurisprudenza recente conferma che la rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio è un reato grave, con conseguenze penali e disciplinari. La CEDU ribadisce che la tutela della presunzione di innocenza è incompatibile con la pubblicazione di atti segreti o con la creazione di processi mediatici paralleli. La difesa del segreto istruttorio è una condizione essenziale per garantire un processo equo, libero da pressioni esterne e rispettoso della dignità delle persone coinvolte. Note Bibliografia Monografie Donini, M. (2018). Il segreto investigativo e la sua tutela. Torino: Giappichelli. Fiandaca, G.; Musco, E. (2022). Diritto penale. Parte generale. Bologna: Zanichelli. Seminara, S. (2019). Informazione e processo penale. Napoli: Jovene. Articoli scientifici Ferrua, P. (2022). Processo mediatico e processo penale. Diritto Penale Contemporaneo. Gaito, A. (2024). Segreto investigativo e garanzie difensive. Cassazione Penale. Marafioti, L. (2023). Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Questione Giustizia. Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. VI (2026). Sentenza n. 901/2026. Corte di Cassazione, Sez. VI (2026). Sentenza n. 6873/2026. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (1995). Allenet de Ribemont c. Francia. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (2016). Bédat c. Svizzera. Fonti web LexCED (2026). Fuga di notizie: Ufficiale condannato per segreti d’ufficio. Disponibile su: https://www.lexced.com/giurisprudenza-penale/fuga-di-notizie-ufficiale-condannato-per-segreti-dufficio/ (consultato il 31 luglio 2026). LexCED (2026). Segreti e Giustizia: il pericolo di reiterazione del reato. Disponibile su: https://www.lexced.com/giurisprudenza-penale/segreti-e-giustizia-il-pericolo-di-reiterazione-del-reato/ (consultato il 31 luglio 2026). IUS Penale (2026). Rivelazione di segreto d’ufficio. Disponibile su: https://ius.lefebvregiuffre.it/ (consultato il 31 luglio 2026). Corte di Cassazione (2026). Banca dati ufficiale. Disponibile su: https://www.cortedicassazione.it/ (consultato il 31 luglio 2026).
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