Ho avuto l’onore di rappresentare la Camera Penale di Trani nel contesto del Seminario Giuridico “LA GIUSTIZIA TELEMATICA”. Un appassionato dibattito che mi ha visto apprendere una lezione di vita, professionale e non solo, dalla Toga di Platino Avv. Ugo Operamolla e confrontarmi con il Dottor Aiello Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e Magistrato Mag if (magistrati di riferimento per l'innovazione) e il Collega di Giunta della Camera Penale Angelo Scuderi. La tematica da me sollevata e ampiamente dibattuta con i correlatori ha avuto incipit proprio dalla mia dichiarazione che il titolo dei vari convegni e ciò che si pensa generalmente, sia errato, Non ritengo che si debba parlare di processo penale telematico, ma semplicemente dell’uso di un portale che è a tutti gli effetti un Cancelliere elettronico. Ho supportato questa tesi comparando il Portale per il Deposito degli Atti Penali al processo telematico civile e alla possibilità che in quest’ultimo si ha di accedere al “fascicolo”, visionare gli atti da chiunque depositati, con coscienza e conoscenza del giorno di deposito (anche dell’ora), mentre nel deposito degli atti penali si vive nell’attesa che cambi lo stato del deposito da in transito a verifica a accettato, senza però avere la certezza che l’atto sia stato effettivamente visto da una persona, scaricato e messo a disposizione del destinatario (Pubblico Ministero Gip ecc …) A riprova di quanto sostenevo, ho chiesto di provare a ricercare su un qualsiasi motore di ricerca “PROCESSO PENALE TELEMATICO” e ciò ha permesso di rilevare che le risposte sostenute non riguardavano il Portale deposito atti penali, ma l’App.2 e tutte le problematiche che questa piattaforma di interscambio di dati fra uffici giudiziari sta creando. L’avvocato in questa fase è mero spettatore e “esterno” alla digitalizzazione del processo penale, che corre impreparata per colpa dei tempi dettati dal PNRR. Non abbiamo potuto, inoltre, evitare di evidenziare come il Portale sia ancora incompleto non essendoci elencati tutti gli atti che giornalmente un difensore deve depositare (per esempio non vi è un richiamo per depositare un’istanza per permettere a un soggetto in misura cautelare di recarsi a visita medico specialistica). Manca la possibilità, per la estrema tipizzazione degli atti previsti dal codice di rito, dell’uso mutuato dal processo telematico civile del deposito di un atto generico o non codificato. Voglio concludere con le parole dell’Avv. Operamolla: “Non dobbiamo avere paura dell’evoluzione dei mezzi di gestione del processo penale” ma sicuramente, aggiungo io, devono essere migliorati.
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