Oltre le sbarre, oltre i confini: difendere chi difende


Oltre le sbarre, oltre i confini: difendere chi difende i diritti

Avv. Luca Gagliardi

La situazione carceraria è per me un pensiero fisso, che mi porta a cercare, nel mio piccolo, riflessioni che ritengo utile condividere.

Da piccole cose, come la situazione dei nostri assistiti che non hanno luoghi consoni dove attendere i procedimenti a loro carico a situazioni di rilievo internazionale come la detenzione disumana cui è stata sottoposta Narges Mohammadi, su cui ho espresso più volte pensieri di indignata condanna per la detenzione disumana cui è stata sottoposta, privata per lungo tempo delle cure mediche essenziali e costretta a condizioni che violano apertamente i principi fondamentali di dignità, salute e integrità della persona. Non può tacersi che vi è stato un utilizzo della detenzione come strumento di repressione politica e di genere.

Siamo di fronte a un caso paradigmatico di trattamento inumano e degradante, utile per rafforzare l’analisi comparata sulle derive securitarie e sulla centralità del principio di dignità nella gestione della pena.

Lo stato di detenzione, protrattosi sino a pochi giorni fa di Narges Mohammadi risulta in contrasto sicuramente con l’Art. 7 e 10 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) – divieto di trattamenti inumani e obbligo di rispetto della dignità dei detenuti.

Ne possono essere dimenticate le Regole Mandela (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ed in particolare la Regola 24–27: diritto alla salute e obbligo di garantire cure equivalenti a quelle disponibili nella comunità; Regola 30: divieto di utilizzare la salute come strumento di coercizione; Regola 1: centralità della dignità umana.

Come anche la Convenzione contro la tortura (CAT) che prevede il divieto assoluto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Dichiarazione ONU sulle difensore dei diritti umani (1998) che invoca una protezione rafforzata per chi svolge attività di tutela dei diritti fondamentali.

Le principali ONG, gli organismi ONU e gli osservatori indipendenti hanno denunciato il rifiuto delle autorità iraniane di trasferimento in strutture ospedaliere adeguate; interruzione arbitraria di terapie salvavita; isolamento prolungato; condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la tutela della salute; pressione psicologica e intimidazioni legate alla sua attività di difesa dei diritti delle donne.

Narges Mohammadi è stata sottoposta a un trattamento inumano e degradante, con profili secondo il mio parere di una possibile tortura psicologica.

Per questi motivi, come tantissimi, ho gioito alla notizia lanciata dalle principali testate giornalistiche che hanno comunicato prima il trasferimento in ospedale del Premio Nobel per la pace, presso l’ospedale di Zanjan; la decisione delle autorità iraniane di disporre la sospensione temporanea della pena (anche se dietro il versamento di una cospicua cauzione) per consentirle il trasferimento a Teheran e l’accesso a cure mediche urgenti.

Ma sia chiaro. Questo non attenua la gravità delle violazioni pregresse, al contrario conferma la fondatezza delle denunce internazionali, evidenzia come la tutela della salute sia stata garantita solo in seguito a pressioni esterne e non come adempimento spontaneo degli obblighi internazionali dell’Iran.

Permettetemi una disgressione. Pur trattandosi di contesti radicalmente differenti, il caso Mohammadi offre spunti di riflessione utili anche per l’analisi delle dinamiche interne al sistema penitenziario italiano.

La vicenda mostra come una gestione della pena orientata esclusivamente alla sicurezza, quando non bilanciata dal rispetto della persona, possa degenerare in una compressione dei diritti fondamentali; misure prive di effettiva utilità; interventi amministrativi che aggravano il disagio senza incidere sulle cause strutturali.

La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che vieta la collocazione dei frigoriferi nei corridoi delle sezioni detentive – in istituti già sovraffollati e privi di spazi adeguati – rappresenta un esempio di regolamentazione minuta e formalistica; assenza di valutazione dell’impatto sulle condizioni materiali di vita; intervento securitario non correlato a un effettivo incremento della sicurezza.

Pur non essendo comparabile alla gravità del caso iraniano, tale misura evidenzia una tendenza comune: la marginalizzazione della dignità della persona detenuta come parametro guida dell’azione amministrativa.

Il caso di Narges Mohammadi conferma che la difesa dei diritti fondamentali delle persone private della libertà è un compito che trascende i confini nazionali e interpella direttamente la comunità forense. La sospensione della pena ottenuta su cauzione non costituisce una soluzione, ma un segnale della gravità delle condizioni precedenti e dell’urgenza di un monitoraggio internazionale costante.


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