Nei giorni scorsi si è discusso molto (di nuovo) sulla durata dei processi penali e su cosa comporti per l’imputato soprattutto da un da un punto di vista psicologico rimanere ANNI in attesa di una sentenza. Oltre a non comprendere quale valore rieducativo possa avere una sentenza di condanna emessa dopo oltre sette anni dai fatti, soprattutto per quei reati, come l’omicidio stradale, che vede condannato e quasi sicuramente privato dell’uso temporaneo della patente, una persona che non è più la stessa, per età, maturità, situazione familiare e lavorativa. L’errore compiuto a 18 anni, per negligenza e inesperienza verrà “”pagato”” da un trentenne che potrebbe avere intrapreso un’attività lavorativa basata proprio sul titolo abilitativo alla guida (autotrasportatore, taxista ecc… ecc…) L’attuale governo, blindando il testo predisposto dalla Ministra Cartabia con il voto di Fiducia, ha ottenuto l’approvazione del testo della riforma ed in particolare di quello che contiene il promulgando art. 344 bis c.p.p. che fissa i termini per la definizione dei processi di impugnazione (appello e cassazione) che dopo legge n. 3 del 2019 in cui era previsto che il decorso della prescrizione fosse sospeso con la pronuncia della sentenza di condanna o di proscioglimento di primo grado, con evidente lesione della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) nonché della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.). Il provvedimento approvato, nella parte in commento (art. 2, commi 1-24), introduce con efficacia immediata (chiaramente dopo l’approvazione in senato) la “prescrizione processuale” attraverso appunto l’introduzione dell’art. 344-bis c.p.p. e le modifiche agli artt. 159, 160 e 161-bis c.p. - <<al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 344, è inserito il seguente: «Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per il deposito della motivazione della sentenza. 4. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. 5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni. 6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo. 7 Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.>> La riforma si applicherà unicamente i reati commessi dal gennaio 2020 ed entrerà in vigore a step, a seguito della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Per i primi tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, i termini saranno più estesi per tutti i processi (tre anni in appello, un anno e sei mesi in Cassazione). Sussiste la possibilità di proroga totale, fino a quattro anni in appello (cioè tre anni e uno di proroga) e fino a due anni in Cassazione (un anno e sei mesi, oltre sei mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. La possibilità di prorogare il termine di durata massima del processo è limitata a una sola volta. È stato previsto che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi. Inoltre, i giudici di Appello e di Cassazione potranno con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti: la complessità del processo, il numero delle parti e delle imputazioni, la complessità delle questioni di fatto e di diritto, per i reati di: associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale, reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Per i reati aggravati di cui all’articolo 416 bis, primo comma, la proroga può essere disposta per non oltre due anni.
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